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Quirra. Tribunale di Lanusei. Il Decreto di
Sequestro preventivo. I perché di un presa
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Quirra - Tribunale di Lanusei -
Il Decreto di sequestro preventivo - RNA News
26 Maggio 2011 -
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allegati.
1.327/11 R.G.N.R.
TRIBUNALE DI LANUSEI
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(Art. 321 cod. proc. pen.) _________________________________________________________
Il giudice, dott.ssa Paola Murru,
Visti gli atti del proc. n. 327/2011 mod. 21 nei
confronti del Gen. Santacroce Tobia, nato a Chieti
il 03.01.1946, residente a Firenze [omissis], difeso
dal legale di fiducia Avv.to NIGRO' Antonio, del
Foro di Firenze, indagato per i seguenti reati:
artt. 434 commi 1° e 2° c.p., art. 575 (con dolo
eventuale) c.p. e 328, in Perdasdefogu e comuni
limitrofi dal 1980 al 2011.
Vista la richiesta, depositata dal P.M. in sede il
giorno 5 maggio 2011, di "sequestro preventivo
dell'area terrestre del Poligono Interforze
Sperimentale Salto di Quirra autorizzando il
prosieguo delle operazioni militare delle Forze
Armate, quelle commerciali ed industriali ad esse
connesse ed autorizzate dal Ministero della Difesa e
facendo divieto assoluto di qualsiasi attività
agropastorale; richiesta del seguente testuale
tenore:
"Rilevato
1)
che dalle dichiarazioni effettuate alla Polizia dal
Cap. Ing. Carrusei Giancarlo Ufficiale Tecnico
dell'Aeronautica del Ruolo Ingegneri risulta con
certezza che in data 25.10.88 è stato sparato un
missile con testa di guerra all'uranio impoverito,
che è esploso nell'area demaniale controllata dalla
sala operativa di Perdasdefogu;
2)
che dalle analisi riportate dal consulente tecnico
del PM. Prof. Zucchetti Massimo, Ordinario di fisica
nel Politecnico di Torino ed effettuate in un
laboratorio del suo ausiliario Ing. Massimo Esposito
di Bologna risulta che nelle ossa di un agnello con
evidenti malformazioni genetiche (a due teste) è
stato rinvenuto uranio impoverito;
3)
che dall'annotazione del Corpo Forestale Regionale
di Lanusei e di Ulassai risulta che detto animale ha
pascolato nella zona di “Monte Cardiga” a
Perdasdefogu;
4)
che dalle plurime annotazioni e fotografie del Corpo
Forestale Regionale di Lanusei e di Ulassai e della
Polizia Scientifica di Nuoro risulta che nell'area
del Poligono vi sono rifiuti militari da anni
accumulati sul terreno nocivi per la salute e molti
dei quali risultano interrati in vaste aree del
demanio militare all'interno del Poligono PISQ in
località Is Pibiris a Perdasdefogu;
5)
che dalla documentazione militare che si allega e
dalle dichiarazioni di Artizu Mauro, dalla fidanzata
di questi e da Contu Cesare risulta con certezza che
nell'area demaniale del PISQ di Perdasdefogu sono
stati interrati fusti pieni di materiale nocivo
(anche napalm) e residui delle grosse esplosioni con
le quali venivano distrutte senza alcuna cautela per
la salute umana ed animale tutte le munizioni e le
bombe obsolete d'Italia negli anni 80 e 90 (tutti
gli avanzi di magazzino della II guerra mondiale)
trasportate con colonne di camion a Perdasdefogu;
tali esplosioni che servivano per distruggere
mediante i cosiddetti “brillamenti” le bombe e le
munizioni obsolete sono state confermate dal Cap.
Carrusei Giancarlo e dal Col. Bertino Antonino.
6)
Che sule stesse aree i pastori lasciano da tempo gli
animali da allevamento (mucche ed ovini) a pascolare
con grave pericolo per la salute pubblica. Il Corpo
Forestale ha redatto una annotazione sulla
consistenza zootecnica del bestiame, di tipo
stanziale e transumante nel Poligono Militare (PISQ)
dalla - (fine pag. 2) - quale risulta che 23
allevatori hanno riscontrato aborti o malformazioni
nel bestiame allevato e ben sette allevatori hanno
dichiarato patologie tumorali diagnosticate a se e a
proprio nucleo familiare.
7)
che dalla relazione dei veterinari delle Asl di
Lanusei e Cagliari risulta che numerosi animali da
allevamento all'interno e nelle immediate vicinanze
del Poligono Interforze Salto di Quirra con sede a
Perdasdefogu nel corso degli anni, hanno presentato
delle gravissime malformazioni di tipo genetico
(animali a due teste, a sei zampe, con gli occhi
dietro le orecchie,ecc) che possono essere state
provocate da inquinamento chimico e da sostanze
radioattive;
8)
che vi sono in atti numerose denunce di familiari di
persone le quali, dopo aver frequentato l'area del
Poligono militare di Perdasdefogu ed essersi
ammalate di linfomi e tumori,sono decedute;
9)
che dalla relazione dei veterinari dell'Enea
Piscitelli e Carnevali del 12.4.2011 risulta che vi
è un grave pericolo alla salute animale e umana già
in base agli elementi acquisiti dai veterinari delle
Asl di Lanusei e Cagliari, senza nemmeno tener conto
di quanto è emerso ai punti 1), 2), 3), 4), 5);
10)
che dalla relazione della dott.ssa Antonietta Gatti
del 22.3.2011, ricercatrice dell'Università di
Modena, risulta che nell'area del Poligono "vi sono
evidenze di profonda interazione tra le polveri
generate dalle combustioni delle attività del
Poligono e la salute di uomini ed animali";
11)
La stessa attività ordinaria militare ha aggravato
il quadro di inquinamento ambientale,in particolare
la Squadra Mobile ha esposto che nel corso degli
anni sul terreno sono stati dispersi i residui di
numerosi missili e razzi con varie quantità di
particelle altamente nocive come il cadmio e il
tungsteno; per di più dalla consulenza tecnica del
Dott. Pier Luigi Caboni e dalle analisi
chimico-tossicologiche effettuate su alcuni reperti
presi a campione nel Poligono (PISQ) risulta che
sono disseminate nel terreno sostanze tossiche come
il Cadmio, Rame, Piombo e soprattutto Antimonio in
misura superiore ai "valori soglia".
12)
Nel corso del procedimento sono sottoposti ad
indagine anche:
- (fine pag. 3) -
Nobile Gilberto, nato a Sostegno (VC)
l'11.03.1951,ivi residente -----------------------
dottore in Chimica Industriale Sales Manager Studies
& Consultancy Manager SGS.
Fasciani Gabriella, nata a Susa (TO) il 06.01.1963,
residente a Villardora (TO) ------------------
chimici che hanno firmato una relazione dell'SGS in
data 28.1.2011 a Torino e presentato a Perdasdefogu
in data 1.2.2011 per il delitto di falso in atto
pubblico (art. 479 e 476 c.p.) dove (tra l'altro) si
è attestata la non anomalia della presenza di
particelle metalliche nei polmoni e negli altri
organi di ovini all'interno del Poligono, perchè
rilevati in quantità non differente da quelli
riscontrati nelle immediate vicinanze del Poligono,
senza tener conto che gli ovini posti all' esterno e
nelle immediate vicinanze del Poligono non potevano
essere presi a parametro di detti valori, per il
semplice motivo che presentavano le stesse patologie
e le stesse gravi malformazioni di quelli
all'interno proprio a seguito dell'inquinamento
dell'aria per le attività militari svolte nel
Poligono
(v. relazione delle dott.sse Piscitelli e Carnevali
dell'ENEA in data 12.4.2011.
Considerato pertanto che sussiste il fumus del
delitto di disastro ambientale art. 434 commi 1 e 2
c.p. (quantomeno colposo ex art.449 c.p.), posto in
essere con plurime condotte da militari che hanno
accettato il rischio di contaminare in modo grave
l'ambiente, nell'intera area terrestre del Poligono
militare controllato dalla base di Perdasdefogu fino
al 2011, dove vengono rilasciate da
anni provvedimenti di autorizzazione al pascolo
degli animali da allevamento, destinati al consumo
umano:
a) mediante le numerose distruzioni di bombe e
munizioni obsolete senza cautele per la salute che
hanno disperso nell'ambiente nanoparticelle
metalliche estremamente nocive per la salute, perchè
una volta inalate le stesse non possono essere
eliminate dall'organismo, entrando in profondità nei
singoli tessuti;
b) mediante l'uso di sostanze nocive come l'uranio
impoverito, che ha contaminato un animale da
allevamento, nonchè il Napalm, il cadmio ed il
tungsteno;
-
(fine pag. 4) -
c) mediante l'interramento di
rifiuti militari pericolosi in varie aree del
Poligono; si consideri che solo alcune aree sono
state scoperte da Corpo Forestale che sta
faticosamente scavando con una ruspa in un ampia
zona in località Pibiris e sta estraendo
centinaia di rifiuti militari come copertoni di
camion pezzi di alluminio, rifiuti elettronici
ricchi di metalli nocivi, oggetti metallici
ingombranti di ogni tipo, batterie esauste
altamente pericolose per l'ambiente ecc.
Esigenze Cautelari
Bisogna evitare di portare a più gravi
conseguenze il reato commesso da ignoti nel
corso degli anni in tutta l'area terrestre del
Poligono Militare diretto da Perdasdefogu:
infatti poiché non si può impedire il proseguo
delle attività militari nell'area demaniale,
specialmente in un periodo come quello attuale
di forte impegno delle Forze Armate Italiane
all'estero, l'unico strumento che in questa sede
può essere adoperato è quello del sequestro
preventivo dell'area demaniale terrestre del
poligono (compreso il distaccamento di capo San
Lorenzo) con facoltà dell'uso dell'area solo a
fini militari e per le attività industriali e
commerciali connesse a quelle militari,ma con
espresso divieto di pascolo degli animali ed
utilizzo da parte di chiunque del terreno a fini
agricoli e di pastorizia attività pericolose
attualmente per la salute umana ed animale, se
svolte sui terreni del Poligono.
Omissis
In sede di esecuzione, questo
ufficio provvederà a raccordarsi con i Comuni
interessati, per dislocare progressivamente in
aree esterne al Poligono i numerosi animali che
attualmente pascolano nel P.I.S,Q.
Richiamate integralmente le circostanze e le
valutazioni espresse dal P.M.
Nella sua richiesta;
rilevato che i numerosi rilievi fotografici
eseguiti nel corso degli accertamenti compiuti
nel sito dal Corpo Forestale, evidenziano ictu
oculi lo stato di grave degrado di ampie aree
facenti parte del Poligono per la presenza e
l'avvenuto deposito nel corso degli anni, senza
alcuna cautela, di enormi quantitativi di
materiale di rifiuto di ogni genere ed in
particolare, oltre che di pneumatici e oggetti
di metallo di vario genere, di parti di armi, di
missili, munizioni, batterie, pezzi di
amianto ecc
-
(fine pag. 5) -
ritenuto che gli accertamenti eseguiti nel corso
delle indagini sin qui svolte, i cui esiti sono
stati riassunti nella richiesta del P.M.,
consentano di affermare la sussistenza del fumus,
quantomeno, del reato di cui all’art. 434 c.p.
se non altro nella forma colposa di cui all’art.
449 c.p., reato che può essere integrato, come
deve ritenersi avvenuto nella specie, anche da
“quegli eventi non immediatamente percepibili,
che possono realizzarsi in un arco di tempo
anche molto prolungato, che pure producono …
compromissione delle caratteristiche di
sicurezza, di tutela della salute e di altri
valori della persona e della collettività … …”
(così Cass. Sez. 4 sent. n. 4675 del
17/05/2006);
ritenuto che l’accumulo sul territorio di
imponenti quantitativi di rifiuti speciali di
ogni tipo, l’accertata presenza di sostanze
tossiche e la ritenuta pericolosità per la
salute, alla luce degli accertamenti sin qui
eseguiti, delle polveri generate dalle
combustioni eseguite all’interno del Poligono
costituiscano circostanze atte, allo stato, a
ricondurre il fatto all’ipotesi delittuosa del
“disastro”, connotato – secondo quanto più volte
affermato dalla Suprema Corte e come appare
ipotizzabile nel caso in esame – dalla “potenza
espansiva del nocumento”, dall’ “attitudine a
mettere in pericolo la pubblica incolumità” e
integrato da evento “di danno o di pericolo per
la pubblica incolumità”, e quindi dalla
esposizione a “pericolo, collettivamente, di un
numero indeterminato di persone” (così fra le
altre Cass. Sez. 3 sent. n. 9418 del 16/1/2008);
ritenuto che l’imponente contaminazione
dell’area in oggetto attraverso l’accumulo nel
tempo di ingenti quantitativi di rifiuti
speciali, anche altamente pericolosi, abbia una
elevata portata distruttiva dell’ambiente con
conseguenze gravi, complesse ed estese, tali da
provocare un effettivo pericolo per l’incolumità
fisica di un numero indeterminato di persone
(così Cass. citata), quantomeno attraverso la
catena alimentare;
ritenuto che ai fini della integrazione
del”disastro” il danno o pericolo di danno
realizzatosi non debba essere necessariamente
irreversibile, pur se non riparabile con le
normali opere di bonifica (così Cass. citata);
ritenuto sussistente il concreto pericolo che la
libera disponibilità dell’area di cui si chiede
il sequestro, possa aggravare o protrarre le
conseguenze del reato attesa la situazione di
grave pericolo per la salute creata dalla
protrazione dell’utilizzo delle aree in
questione in particolare per usi agricoli e di
pastorizia, come sino ad ora avvenuto;
ritenuto peraltro che, alla luce della finalità
del sequestro, che implica il divieto assoluto
di qualunque attività agropastorale, possa
essere autorizzato, come richiesto dal P.M., il
prosieguo delle operazioni militari delle Forze
Armate, quelle commerciali ed industriali ad
esse connesse ed autorizzate dal Ministero della
Difesa;
ritenuto pertanto che la richiesta del P.M.,
debba trovare accoglimento;
PQM
Visto l’art. 321 c.p.p.
DISPONE
il sequestro preventivo dell’area terrestre del
Poligono Interforze Sperimentale Salto di Quirra
autorizzando il prosieguo delle sole operazioni
militari
-
(fine pag. 6) -
delle Forze Armate, quelle
commerciali ed industriali ad esse connesse ed
autorizzate dal Ministero della Difesa.
Manda al P.M. per l’esecuzione e la nomina del
custode e alla cancelleria per gli adempimenti.
Lanusei 12 maggio 2011 Il Giudice
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